Solare Fotovoltaico
LA NORMATIVA VIGENTE IMPONE DI UTILIZZARE UN’ELEVATA PERCENTUALE DI FONTI RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA NELLE NUOVE COSTRUZIONI.
Buonasera Arch. Crivellaro, grazie per le risposte che mi fornisce in maniera esaustiva e complimenti per il lavoro utilissimo che sta facendo.
Vorrei farle due domande: vorrei chiederle se la normativa attuale obbliga l’installazione dei pannelli fotovoltaici nella costruzione di nuove abitazioni e se questi sono sufficienti o quasi a fornire l’energia necessaria al funzionamento della pompa di calore e ventilazione meccanica di una casa in classe a costruita in xlam.
L’ultima domanda riguarda invece l’utilita’ o meno dell’installazione di una stufa o camino a pellet nella sala dell’abitazione a completamento della pompa di calore nei picchi di freddo?
Il cosiddetto “Decreto rinnovabili” n.28/2011 entrato in vigore il 31 maggio 2012 impone l’obbligo di installare un impianto che sfrutti a fini termici fonti energetiche rinnovabili negli edifici di nuova costruzione per soddifare il fabbisogno del fabbricato secondo percentuali progressive stabilite per legge, anno per anno.
Tale prescrizione non comporta necessariamente la presenza in copertura del solare fotovolatico, in quanto il decreto si riferisce genericamente a “fonti rinnovabili”.
Nella fattispecie devono essere installati dei sistemi che garantiscano la copertura di almeno il 50% della produzione di acqua calda sanitaria e di generazione di elettricità, di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base ai seguenti step:
– del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
– del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.
La norma nazionale è soggetta a modifiche ed inasprimenti a livello locale, per cui è sempre necessario informarsi presso il proprio comune, anche in merito all’eventuale obbligo di installazione di pannelli solari fotovoltaici sul tetto.
Sono infatti circa mille i comuni italiani che hanno introdotto l’obbligo di montare i pannelli fotovoltaici all’interno dei propri regolamenti edilizi. In particolare, in Emilia Romagna, i parametri minimi imposti a livello nazionale sono stati elevati su tutto il territorio regionale.
All’atto pratico, i valori richiesti dalla 28/2011 portano inevitabilmente a considerare il binomio fotovoltaico – pompa di calore (possibilmente con VMC) come prima scelta impiantistica per le nuove costruzioni.
Il fabbisogno termico degli involucri molto isolati come le case prefabbricate richiederebbero poca energia ed impianti sufficientemente sottodimensionati. In questo caso la “vecchia” caldaia a gas, coaudivata dai pannelli solari termici basterebbe per coprire abbondantemente il fabbisogno di riscaldamento invernale e di acqua calda sanitaria. Resta il problema del raffrescamento estivo che si dovrebbe ricercare (oltre che con un efficiente isolamento termico) con impianti meno energivori della tradizionale aria condizionata.
Le normative sul solare fotovoltaico sono cambiate incessantemente negli ultimi anni, rendendo poco convienienti le incentivazioni alla data attuale, a fronte di un repentino abbassamento dei prezzi di fornitura ed installazione.
Gli impianti a biomasse come il pellet e la legna possono garantire calore a basso costo e non ritengo siano soluzioni da scartare in ottica di un’integrazione con altri sistemi.
I prezzi del pellet sono in costante ascesa (penalizzati anche da una assurda normativa fiscale), mentre la legna da ardere può risultare molto conveniente nelle zone di autoproduzione agricola come la montagna.
Per stufe e camini va sempre considerata la scomodità della carica manuale e la difficoltà di un’efficace termoregolazione a causa dell’apporto eccessivo di calore (peraltro con un’elevata componente di irraggiamento) che può comportare situazioni di discomfort ternico.
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